Le ultime novità oggi 19 maggio sulla riforma delle pensioni e sulla delicata questione dell’applicazione della normativa antinfortunistica per i contagiati di Covid 19 sul lavoro ci arrivano direttamente dall’esperto di previdenza Domenico Cosentino. Eccovi le sue considerazioni sui due aspetti oggetto di profonde riflessioni di esperti e politici in questi giorni, specie dopo il varo del ‘decreto rilancio’. Ci scusiamo fin da subito per la domanda iniziale estremamente lunga, ma dovevamo scendere nel dettaglio, l’argomento é piuttosto tecnico. Anche la risposta per altro é estremamete precisa e dettagliata.
Inail, Infortunio da contagio covid19. Responsabilità civile e penale del datore di lavoro?
Pensionipertutti: Gentilissimo Domenico Cosentino in questi giorni si sta molto parlando della responsabilità civile e penale del datore di lavoro, lo stesso economista Giuliano Cazzola ha posto l’accento sul tema facendo notare come sarebbe bene valutare con attenzione l’applicazione della normativa antinfortunistica per i contagiati sul lavoro e in itinere. In quanto, sostiene, che seppur ‘ sia vero che l’azione penale è prevista in caso di responsabilità del datore nel non aver disposto le tutele previste dai protocolli. Sappiamo però che anche gli interventi più scrupolosi non garantiscono dal contrarre il contagio. Il lavoratore non ha a che fare con una macchina (che può essere messa in sicurezza), ma con un virus che viene combattuto con metodi che si affidano empiricamente ai comportamenti delle persone’ . La Cgil ha sottolineato invece, dal canto suo nell’ultima nota stampa, stupore nel leggere l’intervista rilasciata dal presidente dell’Inail, Franco Bettoni, nella quale si afferma che, per riconoscere l’infortunio in caso di contagio del virus Covid – 19, l’Inail richieda una documentazione molto precisa dell’occasione e della modalità del contagio. E poi ha aggiunto “che questo pare andare in contrasto con quanto affermato dallo stesso Istituto nella circolare 13, che assegnava il meccanismo di presunzione semplice (cioè un riconoscimento pressoché automatico) a lavoratori e lavoratrici dei settori cosiddetti “essenziali” che hanno continuato a fare il loro dovere (ad esempio in ospedale, nei supermercati, nella filiera agricola), e che nulla diceva però poi in merito a tutti i contagi nelle aziende derogate dai prefetti e nei settori non esplicitamente citati in quel documento”. Lei come reputa vada considerata l’infezione da Covid 19 sul posto di lavoro come infortunio o come malattia professionale?
Domenico Cosentino: Il D.P.R. del 30 Giugno 1965 – n.1124 Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, regola in Italia la normativa sugli infortuni sul lavoro, seppur in presenza di evoluzioni giurisprudenziali e definisce in modo chiaro che per infortunio sul lavoro si definisce qualsiasi incidente che avviene in occasione di lavoro per causa violenta, da cui ne derivi la morte, un’inabilità permanente o un astensione al lavoro per inabilità temporanea superiore a tre giorni.
Giustamente l’INAIL, recependo le indicazioni della Confasl, ha considerato i contagi da covid19, occorsi in occasione di lavoro, alla stregua degli eventi infortunistici e quindi indennizzabili; nell’interpretazione, a mio avviso corretta, che è il virus stesso una causa violenta di malattia che impedisce il prosieguo del proprio lavoro. Situazione tra l’altro, già attenzionata dalla Cassazione con la sentenza 12559/2006, ove si precisa che i virus sono ‘cause violente di malattia e pertanto riconosciute come infortunio’. Ragione per cui non possono essere assimilabili alla malattia professionale poiché in questo caso l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo, si pensi per intenderci ai casi di esposizione all’amianto.
E’ evidente che il datore è obbligato a informare e formare i propri dipendenti sui rischi derivanti dalle mansioni lavorative svolte e sul corretto uso degli strumenti di lavoro, oltre ad adottare tutte le soluzioni e i presidi di protezioni volti a garantirne la tutela della salute, e questo indubbiamente comporta che l’assenza diventa oggetto di sanzione e di responsabilità civile e penale, ma questo vale a prescindere e non solo per il Covid 19, quindi nella generalità dei casi e non solo in casi specifici.
Questa ampia premessa si è resa necessaria per permettermi di evidenziare l’assurdità dell’ipotesi legislativa in cui la denuncia da infezione professionale da covid19 determina un’ automatica responsabilità civile e penale del datore di lavoro. Se il principio posto a base di tale illogica proposta era quella di andare verso una maggiore tutela dei lavoratori si rischia in realtà di generare l’effetto opposto ponendo il lavoratore stesso in situazione diciamo di “ricatto”.
Inail: Infezione da Covid19 sul lavoro, i dettagli
Domenico Cosentino: Giustamente l’Istituto assicuratore ha ribadito che l’indennizzo dell’INFORTUNIO da covid19 non è subordinato alla responsabilità civile e penale del datore ribadendone la responsabilità solo in presenza di dolo o negligenza. L’infezione da covid19 può, dunque, essere denunciata, riconosciuta ed indennizzata con le stesse norme e procedure che si seguono per la generalità degli infortuni.
È anche vero, che siamo in presenza di una situazione nuova in continua evoluzione a cui i modelli organizzativi aziendali e i vari protocolli di sicurezza devono adeguarsi. E’ pertanto necessario adeguare e definire un nuovo modello organizzativo del lavoro ove si ipotizzi un diverso e meglio organizzato processo produttivo che pone al centro “l’uomo” in un differente rapporto datore di lavoro/ dipendente.
Gli effetti della pandemia, e la necessità di definire, elaborare ed attivare strumenti necessari per il contenimento del disastro economico nonché pensare ad aiuti concreti per famiglie, lavoratori ed imprese hanno, di fatto, costretto il Governo ad abbandonare il tema delle pensioni e dell’avviato percorso di confronto con le parti sociali per riscrivere / migliorare la riforma del sistema previdenziale italiano, prima della pandemia.
Riforma pensioni, ultime su Fase 2 ed esodati: la parola a Cosentino
Pensionipertutti: Quindi ci sta dicendo, tra le righe, che la Fase 2 della ripartenza dovrebbe ricomprendere altresì la riforma delle pensioni oltreché il supporto diretto a famiglie/imprese e lavoratori? E se abbiamo colto bene questo suo messaggio, quale dovrebbero essere le misure prioritarie su cui il Governo dovrebbe porre l’attenzione?
Domenico Cosentino: Certo ha colto bene, diventa sempre piu’ necessario riprendere quel confronto anche alla luce degli effetti negativi derivanti dal covid 19 sull’occupazione. In primis bisogna individuare un percorso incentivante di accompagno alla pensione con riferimento alla platea di assicurati che per effetto del covid sono posti in cassa integrazione, giacché le loro prospettive di ripresa lavorativa risultano difficili e mi riferisco agli addetti del comparto del turismo, della ristorazione. Ed inoltre ritengo che sia giusto e doveroso, prima di qualsiasi altro intervento, mettere la parola fine all’agonia dei 6000 esodati che in nessun provvedimento o disposizione normativa sono oggetto di considerazione.
Ringraziamo Domenico Cosentino per la lunga intervista dedicataci e ricordiamo a chiunque volesse riprenderne parte che trattandosi di esclusiva è tenuto a citare la fonte.
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