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Reddito di Emergenza INPS: requisiti, domanda e pagamento per novembre e dicembre

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Il Reddito di Emergenza è una misura di sostegno economico istituita con il decreto legge n. 34/2020 (articolo 82) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa del COVID-19. Successivamente è stata introdotta la possibilità di richiedere un’ulteriore mensilità di Rem indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio precedente. In questo caso il valore del reddito familiare, verificato con riferimento al mese di maggio 2020, deve essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio stesso. Infine, il decreto del 28 ottobre 2020, ha previsto due ulteriori quote per i mesi di novembre e dicembre . A chi è rivolto questo beneficio? Vediamo i requisiti, come fare domanda per ricevere il pagamento del Reddito di emergenza per novembre e dicembre 2020.

Requisiti necessari per il reddito di emergenza INPS

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti a) residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020 (per il Rem D.L. 34), di maggio 2020 (per il Rem D.L. 104) e per settembre 2020 (per il Rem D.L. 137) , inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio potenziale spettante in base alla composizione del nucleo; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro: per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro); in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE; d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

I requisiti di cui alle lettere a) b) c) devono essere autocertificati nel modulo di presentazione della domanda e saranno oggetto di verifiche ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge. Il requisito di cui alla lettera d), invece, viene verificato dall’Inps nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Domanda per reddito di emergenza inps: quando non si può fare

Il Reddito di emergenza non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID19. Si tratta delle indennità riconosciute ai

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps;
  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori marittimi;
  • lavoratori dello sport.

Il REm, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:
a) titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.
c) percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

Come fare domanda per il Reddito di emergenza di Novembre e dicembre

La domanda di Rem DL34 poteva essere presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, successivamente prorogato al 31 luglio 2020. La domanda per l’ulteriore mensilità aggiuntiva di Rem DL104 poteva essere presentata dal 15 settembre 2020 al 15 ottobre 2020. La domanda di Rem DL137, per i mesi di novembre e dicembre infine, può essere presentata a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020. La domanda potrà essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
  • tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.

L’importo mensile del REm è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro. Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di: 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni; 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

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Stefano Rodinò

Classe 1981, ho studiato scienze politiche ad indirizzo Comunicazione Pubblica. Scopri di più

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