Le ultime notizie sulle pensioni precoci e anticipate arrivano da un messaggio dell’Inps che potrebbe rincuorare dopo la delusione dei giorni scorsi. Ricordiamo infatti che le ultime dichiarazioni di Poletti “la previdenza non è priorità della legge di bilancio 2018” , pronunciate al termine dell’ultimo incontro tra Governo e sindacati tenutosi il 16/10 scorso, avevano fatto gelare il sangue a quanti ambivano ad un ampliamento di platea dei rigidi requisiti di pensione anticipata stabilita con la precedente Ldb 2017. Paletti che hanno lasciato fuori molti ed hanno portato l’Inps a respingere il 70% delle domande presentate in prima istanza. Ora un messaggio dell’ente di previdenza potrebbe ridare speranza almeno ad una categoria di lavoratori. Stiamo parlando dei disoccupati precoci e non che si sono visti rigettare, paradossalmente la domanda di accesso alla pensione. I dettagli e le novità al 18/10/2017
Messaggio Inps nuova chance per precoci e Ape sociale?
L’INPS attraverso il messaggio n. 3952 del 12 ottobre 2017, ha fatto presente che uno dei requisiti necessari per poter accedere alla pensione anticipata con quota 41 o ape sociale al momento della presentazione della domanda è che il lavoratore abbia terminato integralmente la fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.
Tuttavia è stato riscontrato che talune domande sono state presentate prima del termine della prestazione a sostegno del reddito che però si è comunque conclusa entro 14 luglio 2017. Poiché la domanda è stata presentata prima di avere soddisfatto il requisito richiesto, che però si perfezionava comunque entro la data ultima di presentazione delle domande ovvero il 15 luglio 2017, molte domande sono state rigettate ed il lavoratore si è trovato risposta ‘no diritto’ per mancanza di requisiti.
Si apprende ora che la procedura è stata implementata ragione per la quale, qualora le sedi INPS, in tale circostanza avessero respinto la richiesta, dovranno acquisire e definire una nuova domanda. La stessa cosa vale per i lavoratori precoci con riguardo alla condizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del DPCM n. 87 del 2017, le cui domande potrebbero dunque essere nuovamente prese in graduatoria