Ancora acceso il dibattito sull’aumento delle pensioni di invalidità 2020, quanti sono rimasti esclusi pur avendo il 100% di disabilità lamentano l’assurdo limite reddituale che cumula anche quello del coniuge, l’invalidità, dicono all’unisono é personale, dunque anche il reddito cosiderato deve essere unicamente quello personale. Su questo concorda in toto Domenico Cosentino, responsabile Area Formazione& Digital Learning Patronato INPAS, che ci ha concesso questa approfondita intervista, da cui sono emersi molti aspetti di rilievo su limiti e future potenzialità a partire dalla sentenza 152/2020. Eccovi le sue parole:
Pensioni di invalidità 2020: l’intervista a Cosentino su aumento e limiti reddituali
Pensionipertutti: Dott Cosentino come reputa la sentenza 152/2020 della Corte costituzionale che ha permesso l’ aumento delle pensioni di invalidità? Ritiene sia un sentenza storica, come alcuni l’ hanno definita, o che invece abbia dei limiti?
Dott. Domenico Cosentino: Dott.ssa Venditti innanzitutto grazie di avermi ospitato nel suo sito di informazione. In merito alla sua domanda sono convinto dell’importanza non solo storica ma anche e soprattutto di eguaglianza sociale che ha rappresentato la sentenza della Corte Costituzionale. La Suprema Corte ha giustamente e correttamente sanato un ingiustizia sociale determinatasi a seguito dell’applicazione del disposto del comma 4° dell’art. 38 della legge 38 del 28 dicembre 2001 nella parte in cui veniva concessa la maggiorazione, il cosiddetto incremento al milioni agli invalidi civili totali , ai ciechi totali e ai sordi di età pari o superiore ai 60 anni. Ora io mi chiedo il soddisfacimento degli elementari bisogni di vita puo’ essere subordinato a illogiche regole di contenimento di bilancio dove a vedersi ridotti gli effetti di uno brancaleonesco “stato sociale” sono le fasce piu’ deboli della popolazione, e soprattutto la maggiorazione poteva essere legata a un requisito anagrafico? Assolutamente no poiché siamo in presenza di patologie invalidanti riconosciute e certificate da apposite commissioni e non situazioni invalidanti determinate da progressiva vecchiaia. La sentenza ha 152/2020 è un grande risultato ma rappresenta l’inizio e non la fine di una lunga serie di battaglie in difesa degli invalidi civili specie relativamente alle condizioni reddituali e agli invalidi parziali.
Pensioni invalidità 2020, Cosentino: ok ai limiti, ma su reddito coniugale paletto assurdo
Pensionipertutti: Molti disabili lamentano le eccessive ristrettezze reddituali (soglie troppo basse relative al reddito personale rispetto alle soglie necessarie per ottenere in origine la prestazione, e la non correttezza di considerare il reddito coniugale piuttosto che unicamente quello personale) lei cosa ne pensa al riguardo? Concorda con i limiti imposti, le risorse erano poche e si è pensato ai più bisognosi ,oppure andrebbero rivisti alla luce delle rimostranze dei disabili che sono rimasti esclusi pur avendo il 100% di invalidità?
Domenico Cosentino: Ritengo che sia giusta la presenza di limiti di reddito in logica di corretta applicazione della maggiorazione effettivamente a chi abbisognatole, pur evidenziano la necessità di procedere con un correttivo in aumento. Il punto su cui sono fermamente contrario è collegare la maggiorazione anche al reddito dell’eventuale coniuge. L’invalidità civile o l’indennità da sordomutismo da cecità sono prestazioni assistenziali e servono come sostegno economico al ricorrente per sopperire alle esigenza quotidiane di vita, quindi siamo in presenza di una status di riconoscimento di diritto individuale e pertanto risulta illogico legare la prestazione al reddito coniugato. Per assurdo, invalido civile totale senza alcun reddito ma in presenza di coniuge con reddito superiore a 14.447,42 euro non ha diritto. Le sembra giusto? Aggiungo anche che dal 28/06/2013 con la sentenza n. 27812/2013 la Cassazione ha sancito che per aver diritto ai benefici economici l’invalido civile totale deve fare riferimento al solo reddito personale.
Pensioni di invalidità 2020: giusto estendere l’aumento agli invalidi parziali nel range 74-99%?
Pensionipertutti: I disabili parziali non ci stanno ed hanno anche messo su change.org una petizione per richiedere l’equiparazione con i disabili totali. Chiedono infatti non ci siano differenze tra disabili di serie A e disabili di serie B, e che l’ aumento possa essere esteso, date le difficoltà economiche e nel reperire lavoro, anche a coloro che hanno un range di invalidità tra il 74-99%. Ritiene corretta tali rimostranze?
Domenico Cosentino: Sottoscrivo appieno la petizione poiché non esistono disabili di serie A e di serie B, ritengo, inoltre, che gli invalidi parziali stiano vivendo in questo particolare momento di emergenza pandemica un periodo di particolare gravità economica. Il loro status di fragilità è motivo di sospensione da eventuali rapporti lavorativi con conseguente difficoltà economiche a provvedere anche ai loro servizi di cura che garantirebbe loro una maggiore serenità psico-fisica. Mi associo, pertanto alle varie voce di appello affichè il Governo accolga le richiesta di estendere la maggiorazione “ al milione” anche agli invalidi parziali. Sono certo che tale azione governativa verrebbe letta come un buon indicatore di vicinanza concreta del governo alle persone con disabilità.
Noto però che c’è una sorta di confusione tra le varie tipologie di invalidità e le corrette procedure da seguire per un giusto riconoscimento delle prestazioni economiche.
Pensioni invalidità, occhio a non fare confusione tra Prestazioni previdenziali e prestazioni assistenziali
Pensionipertutti: Può spiegarci in breve tali differenze?
Domenico Cosentino: Certo, qui brevemente evidenzio i distinguo. I benefici economici derivati da uno stato di invalidità/inabilità si distinguo in due categorie: Prestazioni previdenziali e prestazioni assistenziali. Tutte le prestazioni sono erogate dell’INPS e servono a sopperire a condizioni di bisogno dei cittadini in base ed in ottemperanza dell’art. 38 della Costituzione Italiana, ma mentre i trattamenti previdenziali vengono pagati con le risorse derivanti dei versamenti contributivi e previdenziali posti in capo ai lavoratori dipendenti e agli autonomi le prestazioni assistenziali sono veri e propri interventi del cosiddetto stato sociale.
Le prestazioni previdenziali legato a uno stato di inavlidità:
- Assegno ordinario di invalidità (art. 1 legge 222/84) in presenza di una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti, a meno di un terzo a causa di infermità; con un’anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui almeno 3 ( 156 settimane) nel quinquennio antecedente la domanda. L’assegno di invalidità è riconoscibile per tre anni riconfermato su domanda per ulteriori tre anni.
- Pensione di inabilità ( art. 2 legge 222/84) in presenza di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; con un’anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui almeno 3 ( 156 settimane) nel quinquennio antecedente la domanda
Per richiedere la prestazione è necessario presentare apposita istanza sul portale dell’INPS con indicato gli estremi del certificato medico ( mod. ss3) rilasciato dal medico di base o da un medico certificatore. La richiesta puo’ essere presentata direttamente dagli interessati mediante la procedura di autenticazione tramite pin o per il tramite di intermediari abilitati (patronati).
Prestazioni assistenziali legate a uno stato di invalidità:
- Assegno mensile di assistenza in presenza di un riduzione delle capacità di svolgere le funzioni di vita quotidiana con percentuale compresa tra il 74 e il 99% con età compresa tra i 18 e 67 anni;
- Pensione di invalidità in presenza di un riduzione totale (100%) delle capacità di svolgere le funzioni di vita quotidiana con età compresa tra i 18 e 67 anni;
- Indennità di frequenza riconosciuta ai minori con difficoltà a svolgere le funzioni della propria età oppure affetti da ipoacusia superiore a 60 decibel.
- Indennità di accompagnamento in soggetti impossibilitati a svolgere le comuni attività del vivere quotidiano se non in presenza e con l’ausilio di un accompagnatore.
Dal 1 gennaio 2010 tutte le domande per il riconoscimento di invalidità civile, di accompagnamento, di legge 104/92 devono essere inviate all’INPS esclusivamente in modalità telematica. Nella richiesta devono essere indicati gli estremi del certificato medico che ha una validità di 90 giorni dalla data del rilascio. Alla fase di richiesta amministrativa segue, dopo l’accertamento sanitario, una fase concessoria in cui bisogna comunicare all’Istituto previdenziale la situazione reddituale o eventuali condizioni ostative al beneficio economico.
Anche per le anzidette tipologie, la richiesta puo’ essere presentata direttamente dagli interessati mediate la procedura di autenticazione tramite pin o per il tramite di intermediari abilitati (patronati).
Ringraziamo per questa articolata intervista il Dott Domenico Cosentino, responsabile Area Formazione& Digital Learning Patronato INPAS, e ricordiamo chiunque volesse riprendere parte della stessa, che tratatndosi di esclusiva per il nostro sito, é tenuto a citare la fonte.
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Purtroppo questo schifo di governo pensa alle loro poltrone, stipendi, benefici, ecc. mai e poi mai si sente parlare qualcuno di loro di invalidi, noi invalidi siamo dimenticati e nessuno ne parla perchè siamo solamente un peso e un costo a carico dello stato italiano
Sono oncologica e invslida100 ma me nn ano dati umento ma se invalidita e induale perché nn o presso umentoe mio redito e sotto 8 mila
Continuo ad insistere che trovo assurdo oltre vergognoso il cumulo di reddito con il coniuge, le patologie non riguardano il coniuge, così facendo si creerebbero ulteriori discriminazioni, mettete paletti proprio per non poter dare, a tutti coloro che ne avrebbero diritto, la possibilità di migliorare (anche se per poco) la propria vita. Auguro fortemente che presto venga accolto il grido di chi soffre e lotta ogni giorno, per chiudere una volta per tutte questa incresciosa situazione.
Ringrazio il dott. Cosentino per il suo intervento che, finalmente incomincia a far luce sul reale significato della sentenza della Corte, laddove dice che solo il Parlamento!!!!!!! può modificare la miseria dei 287€ che viene data a noi disabili al 100 %, senza reddito ma coniugati certamente non a miliardari!!!!! È una vergogna che ancora il Parlamento dorma di fronte alle nostre sofferenze e paragoni la nostra pensione di inabilità alla pensione sociale ponendo limiti di reddito per aumentarla Vergogna!!!!! La nostra è una pensione assistanziale!!!! Art 38 della Costituzione.
Dunque chiunque abbia a cuore la nostra situazione si attivi con petizioni ed altro per svegliare questo Parlamento che fa finta di dormire nei nostri confronti