Pubblichiamo senza nulla aggiungere data la precisione del post pubblicato su Facebook qualche giorno fa da Orietta Armiliato, Amministratrice del CODS, ulteriori specifiche in cui chiarisce per l’ennesima volta, esattamente come anche noi abbiamo già fatto sul sito, chi può accedere oggi alla misura opzione donna stante la normativa vigente. Tante, troppe le domande da parte di lavoratrici che ancora non hanno ben chiaro se hanno o meno diritto alla misura previdenziale. Ringraziamo La fondatrice del Comitato Opzione donna social per l’accuratezza delle sue parole, che qui vi riproponiamo.
Pensioni anticipate 2020, Opzione donna: chi può accedervi oggi?
Così Armiliato: “Ancora una volta e a beneficio di Tutte, ri-ri-ri-ri pubblico le condizioni standard per accedere alla misura dell’Opzione Donna stante la legge al momento vigente. Naturalmente, la corretta e dettagliata certificazione dello stato contributivo personale é accessibile tramite richiesta diretta via sito istituzionale Inps o via Patronato.
Questa informativa vale per le decine e decine di domande poste dalle lavoratrici che, evidentemente, stanno ora approcciando la possibilità di usufruire di codesta misura, possibilità che se l’istituto non sarà prorogato nell’ambito della prossima Legge di Bilancio e/o di un qualche decreto precedente o successivo alla stessa, cesserà la propria vigenza.
Le attuali regole che disciplinano l’esercizio dell’istituto dell’Opzione Donna sono normate dalla LEGGE del 28 marzo 2019, n. 26 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (19G00034) (GU Serie Generale n.75 del 29-03-2019) e (art. 1, co. 476 della Legge 160/2019 con cui è stato modificato l’articolo 16 del DL 4/2019) (GU Serie Generalen.304 del 30-12- 2019 ) possono esercitare l’opzione le lavoratrici dipendenti ed autonome.
Requisiti necessari per accedere ad opzione donna
Prosegue Armiliato: Ricapitolando dunque, possono accedere a codesta misura:
- Coloro che al 31.12.2019 hanno compiuto 58 anni se lavoratrici private e del pubblico impiego e 59 anni se autonome
- **Coloro che hanno maturato entro il 31.12.2019 35 anni di contribuzione, ovvero 1820 settimane effettive cioè al netto dei contributi figurativi (quelli per malattia e disoccupazione non concorrono al raggiungimento del requisito ovvero 1820 settimane ma, quanto versato in quei periodi concorre a determinare il montante contributivo su cui si calcola la pensione mentre invece contano sia per l’uno sia per l’altro scopo, quelli da mobilità o cassa integrazione nonché quelli relativi al periodo di maternità.
- si devono attendere ulteriori 12 e 18 mesi rispettivamente per le lavoratrici del settore privato/pubblico e per le autonome, a partire dal raggiungimento dei requisiti suddetti, per ricevere la prima erogazione dell’assegno pensionistico
- Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma
- La domanda di pensione può essere inoltrata all’INPS appena esaurito il periodo di attesa determinato dalla finestra
- Durante il periodo di attesa (12/18 mesi) comunemente chiamato finestra, è consentito continuare a lavorare.
** Quest’eccezione, relativa alla validità dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione, non è stabilita dalla legge che ha introdotto l’opzione donna, la Legge 243/2004, ma è una precisazione contenuta, sulla base della Legge 335/1995 (Legge Dini), nella circolare Inps n. 44/1996.
Pensione, Svantaggi evidenti dell’opzione donna
Armiliato evidenzia anche gli ‘svantaggi’ della misura affinché tutti siamo consapevoli della scelta che vanno ad intrapprendere che incide sull’importo ultimo della pensione in modo definitivo.
- La finestra si chiude al raggiungimento di ambedue i requisiti e si riapre dopo 12/18mesi
- Il metodo di calcolo dell’assegno mensile di pensione applicato é quello contributivo che determina, rispetto al calcolo retributivo e/o misto vigenti per altre forme pensionistiche, una differenza media attestata intorno al 35%
- È negata la facoltà di cumulo gratuito dei contributi versati in casse previdenziali diverse da Ago che ne liquida la prestazione tuttavia, é possibile cumulare quanto versato a mezzo di ricongiunzione onerosa
- Una volta ottenuto il beneficio della quiescenza con OD, tale beneficio non si esaurisce poiché Il diritto alla pensione è un diritto soggettivo pubblico riconosciuto a tutti i lavoratori e garantito dalla Costituzione secondo la formula contenuta nell’art. 38, secondo comma.
- L’importo pensionistico non si rivaluta nel tempo, ma rimane costante fino al decesso
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Buonasera,
attualmente svolgo lavoro dipendente presso Ente pubblico ma dal 2002 al 2005 ho lavorato con contratto Co.Co.Co. , quindi gestione separata. I suddetti tre anni possono essere considerati utili alla fruizione di Opzione Donna?
Grazie
Provi a scrivere su fb ad Orietta Armiliato amministratrice del Cods. È certamente la persona più competente su questo argomento
Al 05 gennaio 2021 compio 59 anni. Al 31/12/2020 maturo 37 anni e 2 mesi di contribuzione come dipendente privato. Se verrà prorogata OD quando potrei fare domanda di pensionamento anticipato? Grazie .
Provi a scrivere a Orietta Armiliato del cods su Facebook dica che la mando io
Ok grazie!