Ecco la nostra guida fondamentale con tutto quello che c’è da sapere sulla Pensione di Inabilità. Essa spetta ai lavoratori, i quali, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di lavoro. Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia in Italia che all’estero.
Requisiti e richiesta di inabilità, chi può fare domanda?
Per il diritto alla prestazione, oltre al riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente, occorre aver maturato almeno cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre negli ultimi cinque che precedono la domanda. Il diritto di richiedere la pensione di inabilità è riconosciuto solo all’interessato, e non anche ai suoi superstiti. La pensione può però diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall’iscritto o dal pensionato prima del suo decesso; in tal caso, prima di conferire il trattamento di reversibilità ai superstiti, gli organi sanitari competenti accertano lo stato di inabilità del pensionato deceduto.
Pensione di inabilità, Calcolo dell’importo e anzianità contributiva
Per i soggetti che alla data del 31/12/1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, il trattamento di pensione di inabilità è calcolato, secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, considerando l’anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, incrementata del periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del sessantacinquesimo di età. Se l’anzianità contributiva al 31/12/1995 è inferiore a 18 anni, oppure non esiste alcuna anzianità contributiva precedente al 1/1/1996 il sistema di calcolo per la pensione può essere misto o contributivo e l’anzianità da maggiorare si calcola, indifferentemente dal sesso, facendo la differenza temporale tra l’età dell’interessato alla data di cessazione ed il compimento del sessantesimo anno di età.
In ogni caso, l’anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l’importo della pensione non può comunque essere superiore all’80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio
Quali sono le decorrenze della pensione di inabilità?
La pensione decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità, o dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, se prodotta dopo la cessazione. La prestazione, che spetta finché sussiste lo stato di inabilità, si ottiene a domanda, da presentare al datore di lavoro se il dipendente è in servizio e all’ente previdenziale, se c’è stata la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità. In questo caso non oltre il termine di due anni.
La domanda deve essere accompagnata da uno specifico certificato medico (vd. allegati all’art. 3 comma 3 del D.M. 8 maggio 1997 n° 187), attestante l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’Ipost, a conclusione dell’iter procedimentale attivato da Poste Italiane o dall’Ente stesso, emette il relativo provvedimento, che può essere di accoglimento o di diniego dell’istanza di pensione di inabilità.