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Bonus 500 euro INPS, nuova indennità Covid per autonomi: requisiti e domanda

Arriva una nuova indennità per Covid da parte dell’INPS a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle loro attività lavorative. Il bonus da 500 euro ha durata di tre mesi, ma può essere richiesto soltanto possedendo alcuni requisiti specifici. Vediamo tutti i dettagli che sono stati diramati con la circolare numero 104 del 18 settembre 2020.

Nuova Indennità per Covid: arriva il Bonus da 500 euro per 3 mesi

Nella circolare vengono spiegati i beneficiari di questo nuovo bonus da 500 euro: “Sono i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata. In particolare, l’indennità aggiuntiva è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tale indennità aggiuntiva spetta anche ai liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali”.

Sono destinatari dell’indennità altresì i lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 erano in attività lavorativa e iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.   La disposizione di cui al citato comma 1 dell’articolo 44-bis del decreto-legge n. 18/2020 prevede, dunque, che le richiamate categorie di lavoratori, ai fini dell’accesso all’indennità aggiuntiva, devono svolgere la relativa attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, come di seguito elencati, o devono essere ivi residenti o domiciliati alla medesima data.

Ai lavoratori come sopra individuati è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. Detta indennità aggiuntiva è erogata dall’INPS, previa domanda, per le mensilità spettanti e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare”. In Veneto l’unico comune ad usufruirne sarà Vo’, mentre di seguito ecco i comuni delle Regioni Lombardia:

  • Bertonico;
  • Casalpusterlengo;
  • Castelgerundo;
  • Castiglione D’Adda;
  • Codogno;
  • Fombio;
  • Maleo;
  • San Fiorano;
  • Somaglia;
  • Terranova dei Passerini.

Presentazione della domanda di indennità aggiuntiva di 500 euro INPS

I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS. In sintesi, le credenziali di accesso al servizio per la nuova prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

  •  PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascerà più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  •  SPID di livello 2 o superiore;
  •  Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  •  Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l’indennità aggiuntiva di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet dell’INPS.

Compatibilità tra Bonus 5000 euro INPS e altre prestazioni previdenziali

La circolare INPS sul bonus da 500 euro spiega poi: “In analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui agli articoli 27 e 28 del decreto-legge n. 18/2020, di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34/2020 e di cui al decreto interministeriale n. 10/2020, all’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 44-bis in commento si applica la medesima disciplina prevista per le richiamate indennità COVID-19. In particolare, la suddetta indennità aggiuntiva è cumulabile e compatibile con l’Assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché con il Reddito di Cittadinanza di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

L’indennità aggiuntiva in argomento è altresì compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola. Infine, in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19, l’indennità aggiuntiva è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Si precisa che l’indennità in esame è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. Ape sociale)”.

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