Arrivano importanti novità dall’Agenzia Delle Entrate per quanto riguarda il bonus da 1000 euro di Maggio erogato a tutti coloro che hanno partita iva in regime forfettario: Vediamo quali sono questi chiarimenti contenuti nella circolare 25, sul bonus per tutti i liberi professionisti in regime agevolato che possiamo trovare sotto forma di FAQ (domande frequenti) a cui è stata data risposta in questo documento.
Delucidazioni dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus da 1000 euro di Maggio
associazioni di categoria, direzioni regionali, operatori e contribuenti hanno richiesto da diverso tempo alcuni chiarimenti sul bonus da 1000 euro INPS per i lavoratori con partita IVA in regime forfettario, ecco la riposta dell’Agenzia delle Entrate a tal proposito. Citiamo testualmente: “Il Decreto ha introdotto, con l’articolo 84, nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il comma 2 della citata la disposizione riconosce una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro a favore di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto, purché questi ultimi:
- siano iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
- non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Ai fini della determinazione del reddito, sulla base del quale deve essere verificata la riduzione prevista dalla citata disposizione, viene stabilito che lo stesso deve essere individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento”.
Bonus 1000 euro INPS di Maggio per regime forfettario: le Faq dell’ADE
In particolare nelle FAQ viene chiesto se “Nell’ambito del regime forfetario, la determinazione del reddito prescinde dalla misurazione dei costi sostenuti, si chiede di confermare che anche ai fini della sussistenza della condizione in esame possa essere mantenuta la stessa semplificazione, in maniera tale che lo scostamento del reddito possa essere misurato applicando ai compensi percepiti nel bimestre interessato la percentuale forfetaria del 78 per cento prevista dalla predetta norma.
La risposta spiega che: “La disposizione stabilisce di fatto criteri per la determinazione del reddito effettivo individuato come differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Pertanto, la misurazione dello scostamento del reddito e l’attribuzione della nuova indennità prescinde dal regime contabile adottato dal professionista
(sia esso regime ordinario o regime forfetario). Il regime forfettario rileva, quindi, su un piano diverso e cioè ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette”. Per approfondimenti a questo link trovate la circolare 25 dell’Agenzia delle entrate.