Le ultime novità sul nuovo bonus agosto da 1000 euro post decreto Agosto emergono dal messaggio INPS n.3160 del 27/8 che ha per oggetto: ‘Prime indicazioni sull’indennità a favore di alcune categorie di lavoratori introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104’ e specifica in attesa della pubblicazione delle apposite circolari, con le quali verranno fornite nel dettaglio le novità legislative del richiamato decreto, nonché le istruzioni operative per l’attuazione delle stesse, le prime informazioni in ordine alle misure e alle indennità introdotte dal decreto-legge. Tra le principali misure un’indennità onnicomprensiva del valore di 1000 euro. In dettaglio ecco per chi è previsto il bonus di agosto, la platea è inevitabilmente più ristretta rispetto ai passati bonus elargiti nei mesi di marzo, aprile e maggio ad un numero decisamente maggiore di lavoratori. Nel Decreto Agosto si è deciso di destinare ulteriori risorse ad alcune categorie di lavoratori che sono risultati , a detta del Governo, maggiormente danneggiati dagli effetti del Covid 19.
Nuovo bonus 1000 euro Inps: chi potrà beneficiarne?
Riportiamo le parti salienti della circolare che identificano chi potrà beneficiarne e chi invece resterà escluso, possiamo già anticiparvi per chi non è avvezzo al linguaggio specifico insito nelle circolari dell’Inps che vi rientreranno di diritto, senza dunque dover presentare domanda, se già hanno potuto beneficiare delle indennità di marzo, aprile maggio, le seguenti categorie: Stagionali anche somministrati del settore turismo e stabilimenti termali, stagionali di settori diversi, A tempo determinato del turismo e stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, Autonomi occasionali, Addetti alle vendite a domicilio, Spettacolo, Lavoratori marittimi, lavoratori con contratti di collaborazione sportiva. Qui per gli interessati i riferimenti normativi mirati, ripresi dalla circolare numero 3160 del 27/8/2020:
- “L’articolo 9, comma 1, del decreto in argomento prevede una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. Detta indennità è pari a complessivi 1.000 euro.
- La medesima indennità, ai sensi del citato articolo 9, comma 1, è riconosciuta a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, ossia il 15 agosto 2020.
- Il citato articolo 9, comma 2, lettera a), prevede un’indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
- L’articolo 9, comma 2, lett. b), prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
- Il medesimo articolo 9, comma 2, lettera c), prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. La norma precisa altresì che i predetti lavoratori, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile.
- Il citato articolo 9, comma 2, alla lettera d) prevede, inoltre, un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1975, alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- L’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 4 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto Cura Italia; la medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
- Il comma 5 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 – di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Bonus 1000 euro INPS in automatico, ma molti esclusi
Non sarà necessario presentare domanda per quanti abbiano già ottenuto i precedenti bonus nei mesi di marzo, aprile e maggio. Gli altri potranno ottenere il bonus solo dietro presentazione di apposita domanda, per i riferimenti su come procedere si è in attesa della circolare informativa non ancora emanata dall’Inps.
Restano fuori però dal nuovo bonus Agosto del valore di 1000 euro alcune categorie di lavoratori tra queste: liberi professionisti titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e i lavoratori del settore agricolo, che già hanno lamentato discrepanza ed ingiustizia nel trattamento concesso dall’Inps, giacché il Covid 19, dicono all’unisono, ha comunque danneggiato tutti allo stesso modo, dunque il bonus avrebbe dovuto essere esteso anche alle altre categorie.
Bonus 600 euro lavoratori marittimi
Bonus inferiore ma comunque garantito per i lavoratori marittimi, esso sarà pari a 600 euro, e coprirà due mensilità giugno e luglio. Otterranno il bonus quei lavoratori che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Anche in questo caso per ottenere il bonus agosto del valore di 600 euro i lavoratori marittimi dovranno rispettare alcuni requisiti e sottostare ad alcune condizioni, tra queste, si legge: “aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo e non essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI né di indennità di malattia né di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020”.
Cosa ne pensate del nuovo bonus Agosto onnicomprensivo del valore di 1000 euro, era giusto destinarlo solo a queste categorie di lavoratori o avrebbe avuto maggior senso estenderlo nuovamente a tutti coloro che indipendentemente dalla professione avevano ottenuto i precedenti bonus sanciti dal decreto Cura Italia prima e Decreto rilancio dopo? Fatecelo sapere come sempre nell’apposita sezione commenti del sito.
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Salve , io lavoro in una azienda dove produciamo vino e il mio contratto e a l’agricola . Durante la pandemia ho subito un calo del lavoro non indifferente sono stato a casa per più di tre mesi , ho ripreso il lavoro dal 1 giugno 2020 . La vendita del vino viene effettuata soprattutto con i matrimoni e altre ricorrenze ma con il Covid 19 il 90% dei matrimoni sono stati disdetti. Quindi in automatico sto lavorando saltuariamente. Quindi per me non e giusto che non debba ricevere il bonus di € 1000, sono stato danneggiato come gli altri settori.. grazie
Ho ripreso ha lavotare 8 giugno con contratto a tempo determinato come lavoratore stagionale fino al 30 settembre. Ho percepito i bonus marzo aprile e maggio. Ho diritto al bonus del decreto di agosto. Grazie per la risposta
Se mi attengo alla circolare, le direi di no: “assenza di titolarità – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 – di pensione e di rapporto di lavoro dipendente”, ma si informi meglio presso gli enti preposti, vorrei mai farla sbagliare